Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10065 del 30 settembre 1995

ECLI:IT:CASS:1995:10065PEN

Massima

Massima ufficiale
Qualsiasi attività di produzione, preparazione e confezionamento di cibi o sostanze alimentari dirette a terzi, che esuli dall'ambito meramente familiare, necessita dell'autorizzazione sanitaria prescritta dall'art. 2 legge 30 aprile 1962, n. 283. Tale autorizzazione è richiesta anche per esercitare la gestione di una cucina in una casa di cura e in un ospedale, né può ritenersi implicitamente contenuta nell'autorizzazione rilasciata sul piano impiantistico all'ospedale nei cui locali la cucina è ubicata. Questa ultima autorizzazione, invero, non è finalizzata alla tutela dell'interesse riferito all'integrità igienico-sanitaria degli alimenti: tutela che deve riguardare, con il massimo rigore, la preparazione di cibi destinati ad alimentare persone ammalate.

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