Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3597 del 16 settembre 1994

ECLI:IT:CASS:1994:3597PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel procedimento incidentale d'impugnazione straordinaria attivabile, mediante la richiesta di revoca di misura di cautela personale detentiva, a norma delle disposizioni di cui agli artt. 299, 310 e 311 del codice di procedura penale, la prospettazione di una circostanza di fatto sopravvenuta (condizione della revocabilità) comporta, per il giudice, l'obbligo, enunciato dall'art. 299, comma 1, di rivalutare nell'attualità tutto il coacervo di indizi (gravi) posto a fondamento del provvedimento impositivo, anche quando, di per sé, il nuovo elemento risulti di scarso rilievo. L'omesso tempestivo ricorso al procedimento impugnatorio incidentale di riesame, condizionato da termini perentori, non consente più alla parte interessata di utilmente prospettare, in sede di impugnazione sul rigetto della richiesta di revoca, questioni attinenti la nullità formale o sostanziale del provvedimento impositivo della cautela, trovando l'istanza di revoca il suo presupposto esclusivamente nella modifica del quadro probatorio offerto dall'accusa.

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