Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 3964 del 2017

ECLI:IT:TARLAZ:2017:3964SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nell'esaminare il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla società ricorrente avverso gli atti dell'amministrazione provinciale relativi al riordino della disciplina in materia di cartelli e mezzi pubblicitari, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. L'atto dirigenziale di "ricognizione sulle pertinenze delle strade provinciali delle possibili postazioni per l'installazione dei cartelli pubblicitari" non costituisce un piano di riordino degli impianti pubblicitari ai sensi dell'art. 23 del d.p.r. n. 285 del 1992, in quanto non prevede alcun ordine di riallocazione degli impianti né dispone la revoca delle autorizzazioni rilasciate, limitandosi a indicare i tratti stradali idonei ad accogliere gli impianti. Pertanto, tale atto non è immediatamente lesivo degli interessi della società ricorrente e il relativo ricorso è inammissibile. 2. Il calcolo del canone dovuto dalla società ricorrente per l'occupazione del suolo pubblico con gli impianti pubblicitari, effettuato dall'amministrazione sulla base dell'art. 27 del codice della strada, è corretto, in quanto tale disposizione detta una disciplina speciale per le occupazioni delle strade e delle loro pertinenze, in cui rientra la collocazione degli impianti pubblicitari, a differenza dell'art. 63 del d.lgs n. 446 del 1997 relativo all'occupazione di suolo pubblico in generale. Pertanto, l'amministrazione ha legittimamente determinato la tariffa annuale per la collocazione degli impianti pubblicitari, distinguendo tra diverse categorie e dimensioni. 3. La prescrizione quinquennale non estingue il debito della società ricorrente nei confronti dell'amministrazione, ma ne impedisce soltanto l'esigibilità, senza incidere sull'obbligo di pagamento "per tutto il periodo" previsto dal regolamento provinciale, che costituisce il presupposto per la decadenza dal beneficio del mantenimento degli impianti nella posizione iniziale. 4. L'amministrazione non ha violato il principio del giudicato estendendo al caso di specie gli effetti della sentenza n. 2426/2015 resa tra altre parti, in quanto il Tribunale ha richiamato tale pronuncia per ribadire i medesimi principi di diritto, in applicazione degli artt. 3 e 74 del Codice del processo amministrativo.

Sentenza completa

Pubblicato il 28/03/2017

N. 03964/2017 REG.PROV.COLL.

N. 08020/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8020 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
SARILA Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via ((omissis)), 9;

contro

Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via IV Novembre, 119/A;

per l'annullamento

A) con il ricorso introduttivo del giudizio:

- della nota rif 16716/…

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