ECLI:IT:CASS:2002:28905PEN
B. R., rinviato a giudizio con l'accusa di peculato per avere, quale segretario comunale, trattenuto somme di denaro provenienti dalla riscossione di titoli di credito a lui consegnati per il protesto, a seguito di giudizio abbreviato era assolto ex art. 530, comma 2, c.p.p., dal giudice dell'udienza preliminare, che riteneva esservi "un ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza del dolo".
Il giudicante, premesso che il B., depositando sul suo conto bancario le somme riscosse, ognuna per brevi periodi ma complessivamente dal 1995 al 1998, si era appropriato di denaro che avrebbe dovuto versare senza ritardo agli aventi diritto, ha ritenuto non del tutto provata la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di peculato essendo emerso, anche dall'audizione ex art. 438/5 c.p.p. del consulente tecnico della difesa:
che soltanto una minima parte degli importi relativi ai titoli consegnati al B. erano transitati sul conto suddetto;
che il …
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