Tribunale Amministrativo Regionale Marche - Ancona sentenza n. 659 del 2023

ECLI:IT:TARMAR:2023:659SENT

Massima

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Il giudice amministrativo è privo di giurisdizione sulle controversie relative alla concessione e revoca di contributi pubblici quando la mancata erogazione del finanziamento dipende dall'accertamento di un inadempimento del beneficiario agli obblighi previsti per la percezione del contributo, in quanto in tale ipotesi il privato è titolare di una posizione di diritto soggettivo perfetto, tutelabile innanzi al giudice ordinario. Viceversa, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste soltanto quando la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando il provvedimento di concessione sia stato successivamente annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con l'interesse pubblico, ma non per inadempienze del beneficiario. Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di contributi pubblici deve essere pertanto stabilito sulla base del criterio generale fondato sulla natura della situazione giuridico-soggettiva vantata dal ricorrente, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice ordinario tutte le volte in cui l'Amministrazione abbia inteso far valere la decadenza dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte del beneficiario, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (e quindi la giurisdizione del giudice amministrativo) quando la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'Amministrazione che abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi originari di legittimità ovvero revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico.

Sentenza completa

Pubblicato il 27/10/2023

N. 00659/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00373/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 373 del 2013, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Ancona, via ((omissis)), 23;

contro

Agea - Agenzia per ((omissis)) in Agricoltura-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudi…

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