Consiglio di Stato sentenza n. 3569 del 2013

ECLI:IT:CDS:2013:3569SENT

Massima

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La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di un ricorso giurisdizionale determina l'improcedibilità dello stesso, comportando la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Il venir meno della condizione dell'azione, prevista dall'art. 100 c.p.c., impone al giudice di prenderne atto e dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza entrare nel merito della controversia. Tale principio trova applicazione sia nel processo amministrativo, in virtù del rinvio operato dall'art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., sia nel processo civile, in quanto espressione di un principio generale secondo cui l'interesse ad agire deve permanere per tutta la durata del giudizio. La compensazione delle spese di giudizio, in assenza di soccombenza, rappresenta la naturale conseguenza della dichiarazione di improcedibilità, in ragione del venir meno della materia del contendere. Il giudice, pertanto, nel dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non può entrare nel merito della controversia, ma deve limitarsi a prendere atto del venir meno della condizione dell'azione e disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Sentenza completa

N. 02812/2006
REG.RIC.

N. 03569/2013REG.PROV.COLL.

N. 02812/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2812 del 2006, proposto da ((omissis)), rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l’ avv. ((omissis)) in Roma, via G. Saliceto, n. 4;

contro

Azienda Ospedaliera - ((omissis)), rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale Mazzini, 6;

nei confronti di

((omissis)), ((omissis)), non costituitisi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 04465/2005, resa tra le parti, concernente approvazione graduatoria selezione interna 2 p.di collaboratore sanitario

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