Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2552 del 25 ottobre 1994

ECLI:IT:CASS:1994:2552PEN

Massima

Massima ufficiale
La sentenza contumaciale può essere impugnata dal difensore dell'imputato solo se munito di uno specifico mandato e tale mandato, rilasciato unitamente o successivamente alla nomina, come prescrive l'art. 571, comma terzo cod. proc. pen., deve essere comunque successivo alla pronuncia della sentenza. La "ratio" dell'art. 571 cod. proc. pen., che ha innovato la disciplina della dichiarazione di impugnazione fatta dal difensore rispetto al vecchio codice e alla legge 23 febbraio 1989 n. 22 ("nuova disciplina della contumacia"), va ricercata nello stretto legame tra l'atto di impugnazione e l'atto da impugnare, poiché il legislatore ha inteso privilegiare la volontà dell'imputato, che può essere consapevolmente espressa solo dopo aver avuto contezza del provvedimento da contestare processualmente. Non è perciò conforme ai corretti canoni ermeneutici ritenere la validità del mandato conferito, sia pure con riferimento specifico anche alla eventuale impugnazione, quando l'atto da impugnare non esiste ancora. A questa conclusione porta anche il tenore letterale della norma che parla appunto di "mandato specifico", cioè è da riferire ad un singolo atto e non alla semplice facoltà di impugnare "se del caso".

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.