Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8540 del 17 ottobre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:8540PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 71 legge n. 685/75 fra le varie condotte criminose attinenti a sostanze stupefacenti, prevede quelle di chi illecitamente importa, esporta e passa in transito tali sostanze e tali termini non sono da considerare in senso tecnico, ma indicano qualsiasi condotta che comunque ponga in contatto il territorio nazionale con le sostanze stupefacenti. Pertanto ai fini della consumazione del reato di introduzione illecita di sostanze stupefacenti nel territorio dello stato, devesi intendere per tale anche la zona compresa tra la linea di confine, inteso come limite geografico e politico, e la cosiddetta linea doganale. Cosicché, quando l'introduzione avviene attraverso mezzo aereo, il reato si consuma quando la merce venga consegnata al vettore e introdotta nello spazio aereo italiano ovvero consegnata alle autorità doganali italiane, a seconda della nazionalità del vettore.

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