Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza n. 2154 del 2022

ECLI:IT:TARPA:2022:2154SENT

Massima

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Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, qualora questa dichiari di non avere più interesse alla decisione del ricorso in quanto il provvedimento impugnato è stato superato da successivi fatti o atti, come il trasferimento del ricorrente. In tali casi, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, compensando le spese di lite tra le parti in considerazione del complessivo svolgimento del giudizio e delle dichiarazioni rese dalle stesse. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il venir meno dell'interesse del ricorrente a seguito di fatti sopravvenuti, come il trasferimento richiesto, determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo, con conseguente compensazione delle spese di lite tra le parti. Ciò in quanto il ricorso perde la sua ragion d'essere e utilità pratica per il ricorrente, venendo meno il suo interesse concreto ed attuale all'annullamento del provvedimento impugnato. Il giudice, pertanto, non può entrare nel merito della controversia, ma deve limitarsi a dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Tale soluzione, oltre a essere conforme ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, consente di evitare pronunce meramente dichiarative, prive di effetti pratici per le parti. La massima giuridica che può essere tratta dalla sentenza è dunque la seguente: Il ricorso amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, qualora questa dichiari di non avere più interesse alla decisione del ricorso in quanto il provvedimento impugnato è stato superato da successivi fatti o atti, come il trasferimento del ricorrente. In tali casi, il giudice amministrativo compensa le spese di lite tra le parti in considerazione del complessivo svolgimento del giudizio e delle dichiarazioni rese dalle stesse, non potendo entrare nel merito della controversia ormai priva di utilità pratica per il ricorrente.

Sentenza completa

Pubblicato il 01/07/2022

N. 02154/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00095/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 95 del 2018, proposto da ((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via ((omissis)) n. 6;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell’atto protocollo n. 0312781/2017, del 18 ottobre 2017 del Comando Generale della Guardia di Finanza, no…

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