Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 3297 del 2004

ECLI:IT:TARLAZ:2004:3297SENT

Massima

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La decadenza della concessione edilizia per mancato completamento dei lavori entro il termine previsto dalla legge non opera automaticamente, ma richiede un provvedimento espresso dell'amministrazione comunale, adeguatamente motivato e preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Il decorso del termine di validità della concessione non determina di per sé la decadenza, essendo necessaria una pronuncia formale dell'autorità competente, impugnabile davanti al giudice amministrativo. Inoltre, il termine per l'ultimazione dei lavori può essere sospeso per cause di forza maggiore, come il ritardo nel rilascio di nulla osta o autorizzazioni necessarie per l'adeguamento dell'intervento edilizio a specifiche normative, senza necessità di una richiesta di proroga da parte del concessionario, in quanto tali circostanze sono accertabili d'ufficio dall'amministrazione. L'interesse del privato alla legittima esplicazione del proprio diritto di edificare deve essere bilanciato con l'interesse pubblico alla conclusione tempestiva dei lavori, nel rispetto dei principi di partecipazione e collaborazione procedimentale previsti dalla legge sul procedimento amministrativo.

Sentenza completa

(omissis)
per l'annullamento
della ordinanza sindacale n. 85/97, notificata il 21.8.1997, i sospensione dei lavori, per intervenuta decadenza della concessione edilizia n. 33/95 e dell'ordinanza di demolizione n. 96/97, notificata il 6.8.1997;
(omissis)
FATTO
Attraverso il ricorso in esame, notificato il 13.11.1997, la società Ed. Pr. s.r.l. impugna l'ordinanza sindacale n. 85/97 del 9.7.1997, notificata il 21.8.1997, con la quale si ordinava la sospensione dei lavori, in corso "in base a concessione n. 33/95 del 27.3.1995, scaduta in data 22.11.1996", con conseguente abusività delle opere, in precedenza assentite; col medesimo ricorso si impugna altresì l'ordinanza di demolizione n. 96/97, notificata il 6.8.1997, riferita alle medesime opere.
Avverso il primo degli atti sopra specificati vengono prospettati i seguenti motivi di gravame:
violazione e falsa applicazione di legge; eccesso di potere per errore nei fatti presupposti, e…

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