Cassazione penale Sez. I sentenza n. 50 del 2 gennaio 2017

ECLI:IT:CASS:2017:50PEN

Massima

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La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "Facebook" integra l'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'articolo 595, comma 3, del codice penale, in quanto tale condotta è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone, ampliando e aggravando in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa. Ciò in quanto le bacheche dei social network, per loro natura e funzione di incentivare la frequentazione e l'allargamento del numero degli utenti, sono destinate ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, integrando così il requisito di "altro mezzo di pubblicità" richiesto dalla norma penale per l'aggravante. La circostanza che l'accesso al social network richieda una procedura di registrazione, peraltro gratuita e agevole, non esclude la natura di "altro mezzo di pubblicità" della condotta, in quanto la ratio dell'aggravante discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall'indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia. Pertanto, la competenza per materia in ordine al reato di diffamazione aggravata ai sensi dell'articolo 595, comma 3, c.p. spetta al Tribunale, attirando per connessione anche il reato di minaccia ascritto nella medesima condotta.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella Patriz - Presidente

Dott. VANNUCCI Marco - Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere

Dott. APRILE Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIUDICE DI PACE DI PENNE nei confronti di:
TRIBUNALE DI PESCARA;
con l'ordinanza n. 6/2015 GIUDICE DI PACE di PENNE, del 10/06/2016;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
sentite le conclusioni del PG Dott. BIRRITTERI Luigi, che ha indicato la competenza del Tribunale di Pescara.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 3.07.2014 il Tribunale di Pescara ha dichiarato la propria incompetenza per m…

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