Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 38437 del 1 agosto 2017

ECLI:IT:CASS:2017:38437PEN

Massima

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La misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, pur avendo un contenuto elastico che consente al soggetto sottoposto di scegliere il luogo di residenza, non perde la sua natura di provvedimento unitario e non può essere considerata come una "nuova" misura di prevenzione qualora il luogo di dimora venga successivamente modificato in ragione di altre misure cautelari personali disposte nei confronti del medesimo soggetto. Il tribunale, nel valutare la richiesta di annullamento della misura di prevenzione, deve verificare la compatibilità e la coerenza complessiva del provvedimento, senza frammentarne il contenuto in una pluralità di misure distinte, in quanto la modifica del luogo di dimora non comporta l'applicazione di una nuova misura di prevenzione, ma rappresenta solo un adeguamento della precedente misura alle mutate condizioni personali dell'interessato. Pertanto, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o modifica della misura di prevenzione, la giurisprudenza ritiene esperibile l'appello e non il ricorso diretto in Cassazione, in quanto trattasi di un provvedimento incidentale nell'ambito del procedimento di prevenzione, privo dei requisiti di definitività e decisorietà propri delle sentenze. La valutazione della compatibilità e della coerenza complessiva della misura di prevenzione, anche a fronte di successive misure cautelari personali, rientra nell'ampio potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito, il quale deve operare un bilanciamento tra le esigenze di prevenzione e le garanzie individuali del soggetto sottoposto, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto e dell'evoluzione della situazione personale dell'interessato. In tale contesto, il giudice di merito gode di un ampio margine di apprezzamento nella valutazione dei presupposti e dei requisiti per l'applicazione, il mantenimento o la modifica della misura di prevenzione, la cui legittimità è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per travisamento dei fatti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico - Presidente

Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierlui - rel. Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere

Dott. D'ARCANGELO Fabrizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 28/12/2016 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
lette le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI che ha chiesto qualificarsi il ricorso come appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale di Caltanissetta il 28 dicembre 2016 ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di (OMISSIS) che chiedeva l'annullamento della misura di prevenzione della sorvegli…

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