Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5207 del 27 maggio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:5207PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante della provocazione ex art. 62 n. 2 cod. pen., il requisito della proporzione tra il fatto ingiusto e la reazione iraconda può assumere rilevanza unicamente se l'accertata mancanza di un qualsiasi rapporto di adeguatezza sia di tale notevole entità da escludere in concreto la stessa sussistenza del nesso causale tra fatto provocatorio e reazione, sicché il primo diventa un mero pretesto di cui l'agente approfitta per dare sfogo alla sua prepotenza, tracotanza, malvagità d'animo e simili, ravvisandosi nel caso il presupposto della circostanza aggravante del motivo futile ex art. 61 n. 1 cod. PEN..

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