Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9507 del 28 settembre 1988
ECLI:IT:CASS:1988:9507PEN
Massima
Massima ufficiale
In tema di impugnazione, anche l'imputato ha obbligo, pena l'inammissibilità, di procedere alla notificazione del gravame, nelle forme e nel termine di cui all'art. 202 cod. proc. pen., a tutte le altre parti del processo, qualora la generica dichiarazione (di impugnazione) venga precisata con la presentazione di motivi attinenti solo gli interessi civili.
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