Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 23609 del 6 agosto 2020

ECLI:IT:CASS:2020:23609PEN

Massima

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La partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/1990 si differenzia dal concorso di persone nel reato per il carattere dell'accordo criminoso, il quale nel reato associativo è diretto all'attuazione di un generale e continuativo programma di delinquenza e non viene meno dopo la commissione dei singoli reati, ma continua a sussistere per l'ulteriore attuazione del programma stesso. Pertanto, affinché possa affermarsi la sussistenza dei presupposti dell'appartenenza all'associazione, è necessario provare, almeno in termini di elevata probabilità, l'integrazione dell'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto associativo rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, che si individua nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio. Inoltre, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione criminosa deve essere non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che deve fondarsi su dati oggettivi e verificabili, attinenti allo specifico caso di specie, che rendano il pericolo effettivo nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare, avendo riguardo anche al tempo trascorso dal fatto-reato. In caso di misura coercitiva disposta per il reato associativo di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/1990, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari è solo relativa, di talché il fattore temporale, ove sia di notevole consistenza, così come altri elementi oggettivi da cui sia possibile evincere l'assenza nell'attualità di un qualunque periculum libertatis, possono assumere rilevanza ai fini della prova contraria. In tale ipotesi, il giudice, esclusa l'insussistenza delle esigenze cautelari, deve valutare se le medesime non possano essere soddisfatte con misure diverse da quella maggiormente afflittiva.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato - Presidente

Dott. MOGINI Stefano - Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere

Dott. APRILE Ercole - Consigliere

Dott. BASSI A. - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 19/03/2020 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alessandra Bassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ORSI Luigi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Messina, sezione specializzata per il riesame, in …

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