Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 9114 del 2011

ECLI:IT:TARLAZ:2011:9114SENT

Massima

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La presentazione di una domanda di condono edilizio successiva all'impugnazione di un provvedimento di demolizione di un abuso edilizio rende improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto il provvedimento repressivo perde efficacia e deve essere sostituito o dal permesso di costruire in sanatoria o da un nuovo procedimento sanzionatorio, essendo l'Amministrazione tenuta al completo riesame della fattispecie. Infatti, una volta presentata la domanda di sanatoria, l'Amministrazione è obbligata a valutare la possibilità di rilasciare il titolo edilizio in sanatoria ovvero ad avviare un nuovo procedimento sanzionatorio, con la conseguenza che l'originario provvedimento di demolizione perde efficacia e non può più essere oggetto di impugnazione. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui la domanda di condono sia stata presentata per la medesima opera oggetto del provvedimento di demolizione impugnato, in quanto ciò comporta il venir meno dell'interesse del ricorrente all'annullamento del provvedimento sanzionatorio. L'Amministrazione, pertanto, è tenuta a riesaminare la fattispecie e a pronunciarsi sulla domanda di condono, con la conseguente perdita di efficacia del provvedimento di demolizione impugnato, che deve essere sostituito o dal permesso di costruire in sanatoria o da un nuovo procedimento sanzionatorio.

Sentenza completa

N. 02279/2004
REG.RIC.

N. 09114/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02279/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2279 del 2004, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall’Avv. ((omissis)) e domiciliato presso l’Ufficio di Segreteria del TAR in assenza di domicilio eletto in Roma;

contro

Comune di Palestrina in persona del legale rappresentante p.t. n.c.g.;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 244 in data 124 novembre 2003 con la quale il Comune di Palestrina ha ingiunto al ricorrente la sospensione dei lavori e la demolizione di un edificio a 2 piani di mq. 50 cadauno, realizzato in aderenza ad edificio preesistente, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale…

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