Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6650 del 24 febbraio 2022

ECLI:IT:CASS:2022:6650PEN

Massima

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La notifica del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza determina la vigenza giuridica degli obblighi imposti al destinatario, senza che sia necessaria la redazione di un verbale di sottoposizione agli obblighi o la consegna della carta precettiva da parte degli organi di polizia. La sospensione ex lege degli effetti della misura di prevenzione per effetto della sottoposizione dell'interessato a misura cautelare detentiva non richiede, ai fini della riespansione degli obblighi al cessare della misura cautelare, una nuova notificazione del provvedimento o la redazione di un verbale di sottoposizione, essendo sufficiente il riferimento temporale alla cessazione della misura cautelare per il riacquisto di efficacia della misura di prevenzione già notificata. L'elemento psicologico del reato di violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione è integrato dalla prossimità temporale tra la notifica del provvedimento e le violazioni contestate, nonché dal breve periodo di sospensione per la sottoposizione a misura cautelare, che escludono l'errore sulla vigenza degli obblighi. La determinazione della pena, nel caso di più violazioni in continuazione e di precedenti penali a carico del reo, non presenta vizi di illogicità o errori di diritto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI ((omissis)) - Presidente

Dott. CASA Filippo - Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAGI RAFFAELLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PICARDI ANTONIETTA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 23 ottobre 2018 il G.I.P. del Tribunale di Avezzano ha affermato la responsabilita' …

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