Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1252 del 7 luglio 1984
ECLI:IT:CASS:1984:1252PEN
Massima
Massima ufficiale
Il giudice deve astenersi dal procedere al dibattimento ed ordinare la trasmissione degli atti al P.M. perché proceda con le forme ordinarie, solo quando il giudizio direttissimo risulti promosso fuori dai casi tipici tassativamente previsti dalla legge e non anche quando il P.M. abbia errato in una sua valutazione discrezionale rimessagli dalla legge, qual'è quella riguardante la ritenuta non necessità di speciali indagini istruttorie.
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