Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3407 del 2020

ECLI:IT:TARNA:2020:3407SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, è tenuto a dichiarare la cessazione della materia del contendere qualora il Ministero intimato abbia provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato, condannandolo tuttavia al rimborso delle spese di lite in favore della parte ricorrente. Tale pronuncia si fonda sul principio per cui l'Amministrazione è tenuta all'adempimento spontaneo delle proprie obbligazioni derivanti da un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, senza necessità di ulteriori sollecitazioni o azioni esecutive da parte del privato. Il mancato tempestivo adempimento, infatti, comporta la condanna alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, a prescindere dall'intervenuto pagamento nelle more del giudizio. La massima giuridica che può essere tratta dalla sentenza è pertanto la seguente: L'Amministrazione è tenuta all'adempimento spontaneo delle proprie obbligazioni derivanti da un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, senza necessità di ulteriori sollecitazioni o azioni esecutive da parte del privato. Il mancato tempestivo adempimento comporta la condanna alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, a prescindere dall'intervenuto pagamento nelle more del giudizio di ottemperanza. L'Amministrazione non può sottrarsi all'esecuzione di un giudicato che la condanna al pagamento di somme in favore del privato, essendo tenuta a dare immediata e spontanea esecuzione al provvedimento giurisdizionale definitivo. Il ritardo nell'adempimento, anche se sanato prima della decisione, determina comunque la condanna alle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, a tutela del cittadino che ha dovuto ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere l'esecuzione di un proprio diritto riconosciuto in via definitiva. Il giudice amministrativo, in tali casi, è tenuto a dichiarare la cessazione della materia del contendere e a condannare l'Amministrazione al rimborso delle spese di lite, al fine di sanzionare il comportamento dilatorio e garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.

Sentenza completa

Pubblicato il 29/07/2020

N. 03407/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04023/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4023 del 2017, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)) (che agisce anche in proprio), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio ((omissis)) in Napoli, via ((omissis)), 72;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via ((omissis)), 11;

per l'ottemperanza

al decreto recante R.G. 207/2017, emesso dalla Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione Ci…

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