Cassazione penale Sez. V sentenza n. 29873 del 20 agosto 2002

ECLI:IT:CASS:2002:29873PEN

Massima

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Il direttore responsabile di un giornale è tenuto a esercitare un controllo effettivo sul contenuto degli articoli pubblicati, al fine di impedire la diffusione di notizie lesive della reputazione altrui, anche quando si tratti di riportare il contenuto di una querela presentata da un privato cittadino. Tale dovere di controllo non può essere eluso in ragione della vastità del materiale elaborato o della molteplicità delle edizioni locali, né può essere delegato in modo indiscriminato ai redattori, salvo che per le opinioni e valutazioni critiche di cui essi assumano la responsabilità. Il direttore, infatti, riveste una posizione di garanzia, la cui violazione è sanzionata penalmente, in quanto funzionale a tutelare il diritto all'informazione dalla possibile degenerazione in gratuita ed enfatizzata polemica. Pertanto, qualora il direttore ometta di verificare la veridicità di notizie che possano ledere la reputazione altrui, egli risponde penalmente per il reato di diffamazione a mezzo stampa, non potendo invocare l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, in assenza di un accertamento giudiziale della verità dei fatti riportati. Analogamente, il giornalista autore dell'articolo diffamatorio risponde del medesimo reato, non potendo nemmeno egli beneficiare della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, qualora non abbia previamente verificato la veridicità delle informazioni riportate, specie quando queste riguardino fatti e dichiarazioni di privati cittadini, privi di rilevanza pubblica.

Sentenza completa

Con la sentenza sopra menzionata è stata confermata quella di primo grado con cui P. G. e M. C.S. erano stati dichiarati colpevoli rispettivamente dei reati di cui agli artt. 595, c. 3, in rel. all'art. 13 l. 47/48 e agli artt. 57, 595 c.p. e 13 l. cit., il primo quale estensore di un articolo diffamatorio pubblicato sul quotidiano "la Sicilia" ed il secondo quale direttore responsabile dello stesso per omissione del controllo necessario ad impedirne la pubblicazione: nell'articolo si riportavano le dichiarazioni di tale S. G., il quale con riferimento ad un immobile proveniente dal fallimento della società di cui era titolare affermava che A. B., in qualità di curatore del fallimento, "ha fatto le aste di vendita del predetto immobile in modo poco chiaro", pilotando il prezzo di stima e di vendita, che sottovalutava al fine di favorirne l'acquisto da parte di S. S., dirigente del commissariato P.S. di Milazzo.
Ricorrono entrambi per cassazione…

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