Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1025 del 3 aprile 1997

ECLI:IT:CASS:1997:1025PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di misure cautelari, il provvedimento che ripristina la misura ai sensi dell`art. 307 comma secondo cod. proc. pen., fa rivivere quello originario senza che si richieda un nuovo accertamento sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed e` impugnabile non gia` con il riesame, che pone in discussione l`intero quadro probatorio, ma con l`appello, teso ad una pronuncia in ordine alle esigenze cautelari, mezzo di impugnazione residuale in tutti i casi in cui non e` esperibile il riesame.     conforme: Sen 21/06/1996 1585 sez 6 Pen Sen 05/01/1996 2903 sez 5 Pen

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