Cassazione penale Sez. I sentenza n. 15833 del 26 maggio 2020

ECLI:IT:CASS:2020:15833PEN

Massima

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La circostanza aggravante del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 c.p., ricorre quando l'azione incriminata sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. Tale aggravante ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, ma alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. Per la sua configurabilità non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa. L'attenuante della provocazione, ai sensi dell'art. 62 c.p., comma 1, n. 2, richiede: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere dell'ingiustizia obiettiva; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta. Incombe sull'imputato l'onere di provare gli elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione di sussistenza di tale circostanza attenuante. Il giudizio in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 62-bis c.p., e alla quantificazione della pena nell'ambito dei limiti edittali, ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., è di esclusiva competenza del giudice di merito, il quale deve dare una motivazione completa, coerente e priva di vizi logici. Il giudice di legittimità può vagliare solo la tenuta logica di tale motivazione, senza poter sindacare il merito della valutazione discrezionale effettuata dal giudice di merito. Il diniego della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 164 c.p., comma 2, non richiede una specifica motivazione quando essa non sia concedibile per difetto dei presupposti di legge.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela - Presidente

Dott. VANNUCCI Marco - Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi F. - rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/05/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. ZACCO FRANCA, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) e per l'inammissibil…

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