Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8592 del 27 luglio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:8592PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 26, 71 e 72 legge 22 dicembre 1975, n. 685, in relazione all'art.   3 della costituzione, dedotta per disparita` di trattamento del coltivatore di piante contenenti sostanze stupefacenti per uso personale rispetto al detentore delle sostanze stesse e a colui che le destina al commercio. Infatti, non esiste alcuna disparita` di trattamento tra la posizione di chi coltiva, senza essere stato autorizzato, piante al fine evidente di ricavarne una quantita` di sostanza stupefacente certo non modica e la posizione di chi detenga, per uso personale e per farne cessione a terzi, una quantita` non modica di sostanza stupefacente. cio` perche` non sussiste tra le due ipotesi una differenziazione giuridicamente rilevante in quanto le piante contengono in realta` sostanze stupefacenti e da esse si ricava poi il prodotto finito. (Fattispecie relativa a coltivazione di 59 piante di canapa indiana ed a detenzione di ventuno grammi dei relativi semi).

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