Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10432 del 5 ottobre 1994

ECLI:IT:CASS:1994:10432PEN

Massima

Massima ufficiale
Ha potenzialità ingannevole ed è, pertanto, punibile ai sensi dell'art. 13 legge 30 aprile 1962, n. 283 l'offerta in vendita o la vendita di vari prodotti del latte, recanti sulle relative confezioni le indicazioni, scritte sul retro e con caratteri piccoli, dei luoghi effettivi e diversi di produzione, mentre è bene evidenziato e con caratteri grafici grandi il marchio commerciale della Centrale del latte - nella specie di Aosta - arricchito di elementi specifici (colori tipici della città e uso della lingua francese, evocativi dei prodotti locali). Infatti, mancando sulle confezioni la chiara indicazione, con caratteri equipollenti a quelli propri del marchio, circa il luogo effettivo di provenienza del prodotto, sussiste il pericolo che sia sorpresa la buona fede del consumatore, pur minimamente avveduto, sulla caratteristica locale del prodotto costituente, nelle tendenze diffuse del comune consumatore, una qualità positiva.

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