Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza breve n. 548 del 2014

ECLI:IT:TARTOS:2014:548SENB

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel dichiarare cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, afferma il principio secondo cui l'Amministrazione, ove ravvisi l'illegittimità di un proprio atto, ha il dovere di riesaminarlo e, se del caso, di annullarlo in via di autotutela, al fine di ripristinare la legalità violata e tutelare l'interesse pubblico. Tale potere di autotutela costituisce un corollario del principio di buona amministrazione, in base al quale l'Amministrazione è tenuta a verificare costantemente la legittimità dei propri atti e a rimuovere tempestivamente eventuali vizi o illegittimità riscontrate, anche in pendenza di un giudizio amministrativo. L'annullamento in autotutela di un atto illegittimo, intervenuto prima della definizione del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese processuali tra le parti, fermo restando l'obbligo per l'Amministrazione di rimborsare il contributo unificato versato dal ricorrente. Tale principio si fonda sull'esigenza di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando che il ricorrente debba sostenere ulteriori oneri economici a fronte di un provvedimento annullato in autotutela, nonché sulla necessità di garantire l'efficienza e la correttezza dell'azione amministrativa, attraverso il tempestivo riesame e la rimozione degli atti illegittimi.

Sentenza completa

N. 01867/2013
REG.RIC.

N. 00548/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01867/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1867 del 2013, proposto da:
Scotti Veicoli Industriali s.p.a. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Magni e Alessandra Barzan, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Anas s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale sono domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

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