Cassazione penale Sez. I sentenza n. 818 del 14 aprile 1993

ECLI:IT:CASS:1993:818PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di reati militari e, segnatamente, di reati di diserzione, mancanza alla chiamata e allontanamento illecito, la competenza, stabilita dall`art. 274 comma primo c.p.m.p., del tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto al quale l`imputato apparteneva o avrebbe dovuto presentarsi rimane ferma anche nel caso di passaggio del militare alla cosiddetta "forza assente", atteso che il detto passaggio costituisce un movimento di natura unicamente cartolare, non implicante un effettivo mutamento di appartenenza del militare ma rispondente soltanto all`esigenza, quando l`arbitraria assenza si protrae nel tempo, di escludere il militare stesso dal computo della forza effettiva del corpo o del reparto.    da vedere:

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