Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8746 del 27 febbraio 2008

ECLI:IT:CASS:2008:8746PEN

Massima

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La retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare, relativi a misura disposta con ordinanza successiva, opera anche quando la precedente ordinanza sia stata emessa nell'ambito di procedimento conclusosi con sentenza di condanna passata in giudicato, prima dell'adozione della seconda misura, purché sussistano i requisiti di connessione tra i procedimenti e di scelta arbitraria del pubblico ministero di separare le notizie di reato, desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima ordinanza. La disciplina prevista dall'articolo 297, comma 3, c.p.p. in tema di retrodatazione non è limitata alla sola fase delle indagini preliminari, ma può trovare applicazione anche in fasi successive del procedimento, come quella del giudizio di primo grado, quando ricorrono i presupposti indicati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, in particolare la pendenza dei procedimenti davanti alla medesima autorità giudiziaria e la riferibilità della separazione a una scelta discrezionale del pubblico ministero, non giustificata da esigenze investigative o processuali. In tali ipotesi, i termini di durata della seconda misura cautelare devono essere fatti decorrere dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza, al fine di evitare abusi e garantire il rispetto del principio di ragionevole durata del processo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio - Presidente

Dott. SERPICO Francesc - Consigliere

Dott. LANZA Luigi - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RI. Lu. nato l'(OMESSO);

avverso l'ordinanza 24 luglio 2007, pronunciata dal Tribunale distrettuale di Lecce, di conferma dell'ordinanza 25 giugno 2007 della Corte di appello di Lecce, che ha rigettato l'istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare in carcere per decorrenza dei termini massimi della stessa, in relazione al disposto dell'articolo 297 c.p.p., comma 3.

Visti gli atti, la sentenza impu…

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