Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2641 del 21 marzo 1985

ECLI:IT:CASS:1985:2641PEN

Massima

Massima ufficiale
Le condotte, costituenti attività illecite minori, in materia di reati connessi con le sostanze stupefacenti o psicotrope, perdono la loro individualità, qualora costituiscano la manifestazione del potere di disposizione, mediante frazionamento, della stessa sostanza detenuta in quantità non modica, per cui, come esse non influiscono sulla qualificazione giuridica, che resta sempre quella delle ipotesi più gravi di reato, così restano assorbite in dette ipotesi più gravi. Tuttavia, l'assorbimento di simili fattispecie si verifica solo in presenza di queste circostanze: a) che si tratti dello stesso oggetto materiale; b) che le attività illecite minori siano compiute dallo stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori o dagli stessi soggetti che ne rispondono a titolo di concorso; c) che le condotte siano contestuali e cioè si verifichi il susseguirsi di vari atti, sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità.

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