Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 2984 del 2014

ECLI:IT:TARMI:2014:2984SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, dichiara cessata la materia del contendere quando l'amministrazione resistente, a seguito dell'ordine del giudice, abbia adempiuto all'obbligo di pagamento delle somme dovute in esecuzione di un precedente titolo esecutivo. In tale ipotesi, il giudice condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, in quanto il pagamento è intervenuto solo a seguito dell'intervento del giudice. La liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta nominato per l'esecuzione del provvedimento è effettuata con separato decreto presidenziale. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, dichiara cessata la materia del contendere quando l'amministrazione resistente, a seguito dell'ordine del giudice, abbia adempiuto all'obbligo di pagamento delle somme dovute in esecuzione di un precedente titolo esecutivo. In tale ipotesi, il giudice condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, in quanto il pagamento è intervenuto solo a seguito dell'intervento del giudice. La liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta nominato per l'esecuzione del provvedimento è effettuata con separato decreto presidenziale. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, dichiara cessata la materia del contendere quando l'amministrazione resistente, a seguito dell'ordine del giudice, abbia adempiuto all'obbligo di pagamento delle somme dovute in esecuzione di un precedente titolo esecutivo. In tale ipotesi, il giudice condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, in quanto il pagamento è intervenuto solo a seguito dell'intervento del giudice. La liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta nominato per l'esecuzione del provvedimento è effettuata con separato decreto presidenziale. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, dichiara cessata la materia del contendere quando l'amministrazione resistente, a seguito dell'ordine del giudice, abbia adempiuto all'obbligo di pagamento delle somme dovute in esecuzione di un precedente titolo esecutivo. In tale ipotesi, il giudice condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, in quanto il pagamento è intervenuto solo a seguito dell'intervento del giudice. La liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta nominato per l'esecuzione del provvedimento è effettuata con separato decreto presidenziale. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, dichiara cessata la materia del contendere quando l'amministrazione resistente, a seguito dell'ordine del giudice, abbia adempiuto all'obbligo di pagamento delle somme dovute in esecuzione di un precedente titolo esecutivo. In tale ipotesi, il giudice condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, in quanto il pagamento è intervenuto solo a seguito dell'intervento del giudice. La liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta nominato per l'esecuzione del provvedimento è effettuata con separato decreto presidenziale. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, dichiara cessata la materia del contendere quando l'amministrazione resistente, a seguito dell'ordine del giudice, abbia adempiuto all'obbligo di pagamento delle somme dovute in esecuzione di un precedente titolo esecutivo. In tale ipotesi, il giudice condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, in quanto il pagamento è intervenuto solo a seguito dell'intervento del giudice. La liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta nominato per l'esecuzione del provvedimento è effettuata con separato decreto presidenziale. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, dichiara cessata la materia del contendere quando l'amministrazione resistente, a seguito dell'ordine del giudice, abbia adempiuto all'obbligo di pagamento delle somme dovute in esecuzione di un precedente titolo esecutivo. In tale ipotesi, il giudice condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, in quanto il pagamento è intervenuto solo a seguito dell'intervento del giudice. La liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta nominato per l'esecuzione del provvedimento è effettuata con separato decreto presidenziale. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, dichiara cessata la materia del contendere quando l'amministrazione resistente, a seguito dell'ordine del giudice, abbia adempiuto all'obbligo di pagamento delle somme dovute in esecuzione di un precedente titolo esecutivo. In tale ipotesi, il giudice condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, in quanto il pagamento è intervenuto solo a seguito dell'intervento del giudice. La liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta nominato per l'esecuzione del provvedimento è effettuata con separato decreto presidenziale. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, dichiara cessata la materia del contendere quando l'amministrazione resistente, a seguito dell'ordine del giudice, abbia adempiuto all'obbligo di pagamento delle somme dovute in esecuzione di un precedente titolo esecutivo. In tale ipotesi, il giudice condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, in quanto il pagamento è intervenuto solo a seguito dell'intervento del giudice. La liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta nominato per l'esecuzione del provvedimento è effettuata con separato decreto presidenziale. Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, dichiara cessata la materia del contendere quando l'amministrazione resistente, a seguito dell'ordine del giudice, abbia adempiuto all'obbligo di pagamento delle somme dovute in esecuzione di un precedente titolo esecutivo. In tale ipotesi, il giudice condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, in quanto il pagamento è intervenuto solo a seguito dell'intervento del giudice. La liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta nominato per l'esecuzione del provvedimento è effettuata con separato decreto presidenziale.

Sentenza completa

N. 00801/2013
REG.RIC.

N. 02984/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00801/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 801 del 2013, proposto da:
MICHELE DI SCIACCA, rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Milano, viale Coni Zugna, 5

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1

per l’esecuzione della sentenza n. 6313/2012 del Consiglio di Stato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;<…

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