Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5567 del 28 novembre 1997

ECLI:IT:CASS:1997:5567PEN

Massima

Massima ufficiale
Una volta che il rapporto processuale, nel quale si sarebbe dovuto procedere all`interrogatorio dell`indagato a pena di inefficacia della misura cautelare, si sia esaurito prima della parziale declaratoria di illegittimita` costituzionale dell`art. 294, comma primo, cod. proc. pen., intervenuta con la sentenza n. 77 del 1997 della Corte costituzionale, non sussiste piu` l`obbligo dell`interrogatorio, a nulla rilevando la circostanza che il processo sia regredito (nella specie per annullamento del decreto che dispone il giudizio) alla fase delle indagini preliminari; e cio` sia perche` non esiste alcuna norma che preveda la necessita` dell`interrogatorio dell`imputato in caso di regressione del processo per qualsiasi motivo alla fase delle indagini preliminari, sia perche` la fase nella quale tale interrogatorio si sarebbe dovuto eseguire si e` esaurita con una specifica decisione del giudice dell`udienza preliminare sul punto, coperta da giudicato endoproces

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