Cassazione penale Sez. V sentenza n. 552 del 21 maggio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:552PEN

Massima

Massima ufficiale
Il proscioglimento di un imputato per incapacita` di intendere e di volere dovuta ad infermita` psichica comporta una presunzione di pericolosita` sociale che da` luogo all'applicazione di una misura di sicurezza nei casi e nei modi stabiliti dalla legge. L'applicazione di tale misura, tuttavia, in seguito alla parziale dichiarazione di illegittimita` costituzionale degli artt. 204, 205 e 222 c. p. contenuta nella sent. della corte costituzionale 29 luglio 1982 n. 139, e` sempre subordinata all'accertamento del perdurare dell'infermita`, quando l'esecuzione sia distanziata temporalmente dal momento della commissione del fatto.   da vedere: [p85\08414]

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