Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9038 del 23 ottobre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:9038PEN

Massima

Massima ufficiale
La circostanza attenuante prevista dall'art.. 62, n.. 4 cod. pen. è applicabile al delitto tentato tutte le volte che le modalità del fatto criminoso siano tali da fornire la certezza che il danno patrimoniale, riferito al bene che costituisce l'oggetto materiale del reato, sarebbe stato di speciale tenuità. (Nella specie è stato ritenuto che il furto di quattro ruote di una autovettura di media cilindrata non integrasse gli estremi dell'attenuante in questione).

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