Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3089 del 14 aprile 1983

ECLI:IT:CASS:1983:3089PEN

Massima

Massima ufficiale
Non sussiste nullità concernente la partecipazione del P.M. al procedimento, né violazione delle norme che vietano al giudice di deliberare se non sentito il P.M. e senza preventive conclusioni delle parti, nel caso di dichiarazione di inammissibilità della impugnazione pronunciata dal giudice di appello senza le preventive conclusioni del P.M. e delle altre parti. Il giudice, infatti, non è obbligato a sottoporre questioni attinenti all'esercizio del diritto di impugnazione alle parti, essendo invece necessario e sufficiente che le parti stesse abbiano formulato le loro conclusioni di merito.

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