ECLI:IT:CASS:2002:3054PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C. H. M. propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 22 maggio 2001 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano, con la quale fu convalidato il provvedimento del questore di Milano notificato il 17 maggio 2001 che gli aveva imposto, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il divieto di accedere a competizioni sportive e l'obbligo di presentarsi in questura durante il loro svolgimento. Deduce:
a) violazione dell'art. 6, terzo comma, legge 13 dicembre 1989, n. 401, denunziando la illegittimità della ordinanza impugnata in quanto emessa oltre il termine di 48 ore, decorrente dalla data di richiesta di convalida del pubblico ministero;
b) mancanza di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo, ed assorbente, motivo è fondato.
Infatti, il provvedimento interdittivo del questore di Milano fu notificato al ricorrente in data 17 maggio 2001, alle ore 15,30. Il provvedime…
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