Cassazione penale Sez. V sentenza n. 36843 del 5 settembre 2016

ECLI:IT:CASS:2016:36843PEN

Massima

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Il mutamento della qualificazione giuridica del fatto, con l'esclusione di un'aggravante, non influisce retroattivamente sui termini di custodia cautelare relativi alle fasi processuali già esaurite, essendo questi ultimi commisurati alla qualificazione originaria del reato. Ciò in quanto ciascuna fase del procedimento penale è autonoma e i termini di durata massima della custodia cautelare sono determinati in relazione al titolo di reato contestato in quella specifica fase, senza che il successivo mutamento della qualificazione giuridica del fatto possa incidere retroattivamente sulle fasi precedenti. Pertanto, il giudice non è tenuto a ricalcolare i termini di custodia cautelare già decorsi, dovendo invece verificare la perdurante attualità delle esigenze cautelari alla luce della nuova qualificazione giuridica del fatto, ai fini dell'eventuale revoca o sostituzione della misura. Tale principio trova applicazione sia nel caso di sentenza di primo grado che escluda un'aggravante, sia nell'ipotesi di parziale riforma in appello della sentenza di condanna, con riconoscimento di un'attenuante ad effetto speciale o con proscioglimento per il reato più grave. Ciò in quanto l'autonomia delle singole fasi processuali impedisce la retroattiva rideterminazione dei termini di custodia cautelare già esauriti, i quali rimangono ancorati alla qualificazione giuridica originaria del fatto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio - Presidente

Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere

Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 02/02/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MICHELI Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PINELLI Mario, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appe…

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