Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 36 del 2017

ECLI:IT:TARTOS:2017:36SENT

Massima

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Il Piano faunistico venatorio provinciale deve essere adottato dalla Provincia nel rispetto dei principi di competenza e ragionevolezza. La Provincia può stabilire limiti e prescrizioni per l'attività venatoria e la gestione della fauna selvatica, purché tali disposizioni siano adeguatamente motivate e non eccedano i poteri attribuiti dalla legge. In particolare, la Provincia può: 1. Prevedere requisiti per l'approvvigionamento degli animali da immettere nelle aree di addestramento e allenamento dei cani, al fine di tutelare il benessere degli animali, senza violare la libertà di iniziativa economica privata, purché tali prescrizioni siano proporzionate e ragionevoli. 2. Disciplinare la realizzazione di "culture a perdere" destinate all'alimentazione della fauna selvatica, vietando la caccia nelle aree limitrofe, in quanto tale misura risulta coerente con la finalità di tutela e riproduzione della fauna. 3. Regolamentare le modalità di caccia agli ungulati, anche prevedendo il divieto di determinate tecniche venatorie, purché nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa regionale. 4. Stabilire densità differenziate di ungulati per aree, in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali, senza dover necessariamente individuare una densità uniforme sull'intero territorio. 5. Adottare misure per limitare l'utilizzo di munizioni contenenti piombo, in considerazione della loro potenziale nocività per l'ambiente e la fauna selvatica, bilanciando adeguatamente gli interessi in gioco. Tuttavia, la Provincia non può: 1. Vietare l'abbattimento delle volpi al di fuori del periodo invernale, senza la preventiva autorizzazione regionale e il parere dell'ISPRA. 2. Istituire nuove zone di protezione a tutela della migrazione dell'avifauna senza adeguata motivazione e istruttoria. Inoltre, le associazioni venatorie non hanno legittimazione a impugnare disposizioni relative agli appostamenti fissi di caccia, in quanto titolari di tali posizioni sono i singoli cacciatori e non le associazioni stesse.

Sentenza completa

Pubblicato il 13/01/2017

N. 00036/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00535/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 535 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Federcaccia - Sezione Provinciale di Lucca, Arci Caccia - Federazione Provinciale di Lucca, A.N.U.U. Migratoristi - Sede Provinciale di Lucca, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro - Sezione Provinciale di Lucca, Italcaccia - Provincia di Lucca, ((omissis)), Federcaccia Toscana, Arci Caccia - Comitato Federativo Toscano, A.N.U.U. Migratoristi - Sede Regionale Toscana e Unione Nazionale Enalcaccia Toscana Pesca e Tiro - Delegazione Toscana, tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avvocato ((omissis)), con domici…

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