Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13642 del 3 dicembre 1986

ECLI:IT:CASS:1986:13642PEN

Massima

Massima ufficiale
La presentazione di motivi di ricorso per cassazione, sottoscritti personalmente dalla parte ricorrente, oltre il termine entro il quale la dichiarazione di ricorso, deve, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, essere ricevuta dal cancelliere competente, o spedita con telegramma o con raccomandata, comporta l'inammissibilità del ricorso (ove altri motivi non siano stati ritualmente presentati da un avvocato legittimato ai sensi del primo comma dell'art. 529 cod. PROC.PEN.)o impedisce l'esame degli stessi motivi nel caso in cui, come nella specie, l'avvocato abbia presentato, nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, dichiarazione di impugnazione, propri motivi da lui sottoscritti.

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