ECLI:IT:CASS:2003:21380PEN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
SENTENZA
(OMISSIS)
Svolgimento del processo
Con ordinanza del 30 maggio 2002 il G.I.P. presso il Tribunale di Terni convalidava il provvedimento con il quale il Questore di Terni, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 401 del 1989, da ultimo modificata dall'art. 1 del D.L. n. 336 del 2001, conv. dalla L. n. 377 del 2001 imponeva a P.A. il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche in occasione del loro svolgimento per la durata di anni tre, con l'ulteriore prescrizione di presentarsi presso gli uffici della Questura di Terni nei giorni in cui si disputino le suddette partite di calcio a cui partecipi la squadra della Ternana, rilevando che, alla stregua degli obiettivi elementi investigativi acquisiti dalla Polizia, la condotta dallo stesso tenuta nel corso dell'incontro di calcio svoltosi in Terni i…
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