Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 24760 del 25 novembre 2009

ECLI:IT:CASS:2009:24760CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, il potere di disporre la sospensione cautelare dell'incolpato che sia stato sottoposto a procedimento penale non si consuma con il rinvio a giudizio né è sottoposto al limite temporale costituito dalla pendenza dell'indagine e del successivo processo penale, ben potendo l'Organo disciplinare attendere il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice penale, a maggior garanzia del professionista, e riscontrare solo in tale momento successivo la sussistenza dei presupposti del provvedimento cautelare, in relazione allo "strepitus fori" cagionato dalla permanenza nell'esercizio della professione dell'avvocato nei confronti del quale sia stata accertata irrevocabilmente la commissione di un fatto grave nell'esercizio della professione stessa.

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