Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 40276 del 10 settembre 2018

ECLI:IT:CASS:2018:40276PEN

Massima

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La parte offesa dal reato non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, in quanto per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall'articolo 613 del codice di procedura penale, secondo cui l'atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo. Pertanto, il ricorso presentato personalmente dalla parte offesa deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equa in favore della Cassa delle Ammende. Tale principio si fonda sulla necessità di garantire il rispetto delle norme processuali che disciplinano l'esercizio del diritto di impugnazione, al fine di assicurare il corretto svolgimento del giudizio di legittimità e la tutela dei diritti delle parti. L'inammissibilità del ricorso presentato personalmente dalla parte offesa non pregiudica il suo diritto di partecipare al procedimento e di far valere le proprie ragioni attraverso i mezzi di impugnazione consentiti dalla legge, purché esercitati nel rispetto delle forme e dei requisiti previsti. Il principio affermato dalla Corte di Cassazione mira a garantire l'effettività del diritto di difesa e il corretto svolgimento del processo, senza compromettere la posizione della parte offesa e il suo ruolo all'interno del procedimento penale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio - Consigliere

Dott. AGLIASTRO Mirella - Consigliere

Dott. VILLONI Orlando - Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) parte offesa;
nel procedimento contro:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso il decreto del 29/03/2017 del GIP TRIBUNALE di SIENA;
udita la relazione svolta dal Presidente Dott. CAPOZZI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CUOMO LUIGI che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con decreto emesso in data 29 marzo 2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena ha disposto l'archiviaz…

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