Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10702 del 20 maggio 2005

ECLI:IT:CASS:2005:10702CIV

Massima

Massima ufficiale
Gli atti pubblici fanno fede fino a querela di falso solo relativamente alla loro provenienza, alle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale e agli altri fatti che questi attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli indichi come apprese da terzi o a seguito di altre indagini, l'attendibilità dell'atto pubblico può essere infirmata da specifica prova contraria. Ne consegue che, in caso di compravendita per atto pubblico di un terreno, poiché la classificazione catastale come agricolo di per sé non esclude che esso possa essere stato oggetto di edificazione, ed incombendo al pubblico ufficiale di accertare la corrispondenza dei dati catastali al terreno oggetto di vendita ma non anche l'inesistenza sullo stesso di costruzioni all'epoca della stipulazione, la mancata emergenza dall'atto dell'esistenza di fabbricati non preclude l'ammissibilità di una specifica prova contraria, volta a contrastare tale indiretta risultanza.

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