Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1175 del 30 maggio 1988

ECLI:IT:CASS:1988:1175PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 3, comma secondo, legge 18 febbraio 1987, n. 34 (misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo) stabilisce che nel caso di condanna definitiva "il provvedimento (di commutazione di pena) è preso con ordinanza del giudice degli incidenti di esecuzione, con il procedimento di cui agli artt. 628 e seguenti del codice di procedura penale", e il giudice degli incidenti, a norma degli artt. 628 e 629 cod. proc. pen., è quello che ha pronunciato la specifica condanna rispetto alla quale deve effettuarsi la commutazione o la diminuzione. D'altro canto il giudice chiamato a decidere in seguito all'opposizione proposta nei confronti del provvedimento di cumulo preso dal pubblico ministero (art. 582, comma terzo, cod. proc. pen.), non ha una competenza generale in materia esecutiva e, quindi, l'espressione "giudice degli incidenti di esecuzione" non può essere riferita a lui; questa espressione letteralmente può solo indicare l'organo individuato nell'art. 628 cod. proc. pen., che nella rubrica è qualificato appunto "giudice degli incidenti".

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