Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3070 del 10 settembre 1992

ECLI:IT:CASS:1992:3070PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di misure di prevenzione nei riguardi di appartenenti adassociazione  di  stampo  mafioso,  i  beni  acquisiti  dal  sottoposto  prima della richiesta  di applicazione della misura e, persino, quelli entrati a far parte  del  suo  patrimonio  (a  chiunque  formalmente  intestati) anteriormente all`entrata  in  vigore  della legge 13 settembre 1982 n. 646, possono essere oggetto  di sequestro, e poi di confisca, quando risulti, positivamente verificate  le altre circostanze e condizioni, che il sottoposto abbia continuato a  tenere la condotta colpita con il provvedimento di prevenzione sin dal momento  dell`acquisto  dei  beni, ed anche dopo l`entrata in vigore della predetta  legge.  (Fattispecie in cui il giudice del merito aveva ritenuto inapplicabile  la  confisca  trattandosi  di  bene acquisiti dal sottoposto prima della  richiesta  di  applicazione  della  misura  di  prevenzione,  peraltro disposta).     conforme: Sen 01/10/1988 1990 sez 1 Pen

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