Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10213 del 11 ottobre 1991

ECLI:IT:CASS:1991:10213PEN

Massima

Massima ufficiale
L'uso o il porto di armi ad uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa da tappo rosso, menzionati nel comma sesto dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975 n. 110, come modificato dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1990 n. 36, sono penalmente rilevanti solo nel caso in cui siano previsti come elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, ma non costituiscono forma di reato autonomo di porto illegale ex artt. 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497. La previsione normativa, lungi dal sottendere un`equiparazione al reato di porto illegale di arma comune, ha la finalita` di impedire che siano esclusi la sussistenza o l'aggravamento del reato, per il quale l'uso o il porto di arma siano previsti come elemento costitutivo o circostanza aggravante, allorche` questo sia stato commesso con armi di uso scenico o con giocattoli riproducenti armi, la cui canna non sia stata occlusa con tappo rosso.    da vedere: Sen 13/09/1991 9275 sez 2 Pen Sen 15/05/1990 6969 sez 1 Pen

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