ECLI:IT:CASS:2002:26642PEN
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il pubblico ministero impugna per cassazione la sentenza con la quale W. D. S. è stato prosciolto per mancanza di querela dal delitto di furto di medicinali commesso all'interno dell'ospedale nel quale si trovava ricoverato. Deduce violazione dell'art. 625 n. 7 c.p. e rileva che, benché questa norma non fosse richiamata nel capo d'imputazione, il fatto era descritto in termini tali da contestare l'aggravante della commissione del furto su cose esistenti in pubblici uffici e destinate a pubblico servizio o utilità. Sicché il delitto era perseguibile d'ufficio.
Il ricorso è fondato, essendo indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che "la mancata indicazione dello specifico articolo di legge e irrilevante ai fini della contestazione di una circostanza aggravante del reato, ove gli elementi descrittivi della circostanza stessa siano desumibili per l'implicito dalla contestazione del reato" (Cass., Sez. II…
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