Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7054 del 16 luglio 1981

ECLI:IT:CASS:1981:7054PEN

Massima

Massima ufficiale
L'elezione di domicilio presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario tra domiciliatario e imputato, in forza del quale il primo assume mandato di ricevere gli atti destinati al secondo; da ciò la presunzione della piena conoscenza da parte dell'imputato degli atti notificati al domicilio eletto ai sensi dell'art. 170 cod. proc. PEN.. ne consegue che se il domiciliatario rifiuta di riceversi l'atto tale rifiuto, dimostrando che il rapporto di fiducia non esiste più, viene a caducare la cennata presunzione e determina la inidoneità della elezione di domicilio a conseguire gli effetti ad essa attribuiti dalla legge.

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