Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1773 del 3 marzo 1986

ECLI:IT:CASS:1986:1773PEN

Massima

Massima ufficiale
L'applicazione della sanzione sostitutiva, a richiesta dello imputato, con conseguente dichiarazione di estinzione del reato, e` possibile anche nei confronti di illeciti punibili con pene congiunte (detentiva e pecuniaria). Invero la legge, nel delimitare oggettivamente l'ambito di applicazione delle sanzioni sostitutive, esclude specificatamente alcuni reati puniti con pene detentive e pecuniarie; ora la menzione non avrebbe senso se tali reati fossero gia`, di per se`, esclusi dalla disciplina dello istituto. In caso di reato punito con pena congiunta, l'estinzione del reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva, e` consentita se - operato il conguaglio della pena pecuniaria con quella detentiva secondo i principi dell'art. 135 c. p. - la durata complessiva della pena detentiva risultante da tale operazione non superi la durata massima della pena detentiva prevista dall'art. 53 legge citata.   da vedere: [p83\09083] [p85\06877] [p85\00809] conforme: [p84\00742] [p84\00776] contraria: [p85\01639] [p85\05540] [p82\09029]

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