Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1532 del 26 luglio 1984
ECLI:IT:CASS:1984:1532PEN
Massima
Massima ufficiale
In base all'ampio potere delibativo conferitogli dalla legge, il tribunale per il riesame, una volta esclusa ogni ipotesi di illegittimità sostanziale del provvedimento di cattura, tale cioè da determinare la revoca del provvedimento stesso, è tenuto ad eliminare ogni eventuale nullità, di ordine relativo, quale è quella inerente alla motivazione, integrando la motivazione carente con la propria. Da ciò discende che il provvedimento coercitivo e l'ordinanza di riesame sono tra loro strettamente legati e complementari, nel senso che, una volta proposta la richiesta di riesame, l'efficacia del primo è condizionata alla tempestiva sopravvenienza di un provvedimento di conferma, in mancanza del quale il provvedimento restrittivo cessa di avere efficacia.
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