Cassazione civile Sez. I sentenza n. 966 del 1 febbraio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:966CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di elezioni amministrative, l' art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 154 (concernente la fase amministrativa rivolta a consentire all'eletto la rimozione delle situazioni di incompatibilita`) non ha ne` abrogato ne` modificato l' art. 9 bis del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (introdotto dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147), con la conseguenza che e` rimasta immediatamente esperibile l'azione giudiziaria diretta, quale rimedio alternativo accordato all'elettore per denunciare l'incompatibilita`. L'omissione dell'espletamento della procedura amministrativa, in caso di azione giudiziaria, manifestamente non pone le citate norme in contrasto con l'art. 51 Cost., sotto il profilo della violazione del diritto all'elettorato passivo, trovando tale diritto adeguata tutela nella facolta` dell'eletto (ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge n. 154 del 1981) di rimuovere la causa d`incompatibilita` entro dieci giorni dalla data della convalida. conforme: Sen 15/07/1988 4642 sez U Civ Sen 21/04/1988 3083 sez 1 Civ

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