Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige - Trento sentenza n. 340 del 2015

ECLI:IT:TRGATN:2015:340SENT

Massima

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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, nell'esaminare il ricorso per ottemperanza proposto da Patrizia Davì contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, afferma che il decreto di condanna pronunciato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto) ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e pertanto è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato ai fini dell'ammissibilità del ricorso per ottemperanza. Il Tribunale, rilevato che il decreto della Corte d'Appello di Trento è passato in giudicato e che il termine di 120 giorni per l'adempimento è decorso, dichiara l'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente della somma riconosciuta a titolo di equa riparazione, oltre agli interessi legali maturati dalla data di introduzione della domanda. Tuttavia, il Tribunale esclude l'accoglimento delle domande di rivalutazione monetaria e di risarcimento danni, non essendo state dimostrate ulteriori voci di danno rispetto agli interessi legali. Parimenti, non accoglie la richiesta di rifusione delle spese liquidate dalla Corte d'Appello, in quanto distratte in favore dei difensori. Il Tribunale, richiamando la propria giurisprudenza, ritiene applicabile l'istituto dell'astreinte anche nel caso di mancata esecuzione di decreti di condanna al pagamento di somme di denaro ex lege Pinto, ritenendo che l'esigenza di contenimento della spesa pubblica non possa giustificare il mancato adempimento di obbligazioni efficacemente contratte dallo Stato. Pertanto, condanna il Ministero al pagamento di una penalità di mora, decorrente dalla data di notificazione del ricorso di ottemperanza e computata secondo i criteri indicati in motivazione. Infine, il Tribunale nomina il Ragioniere Generale dello Stato quale Commissario ad acta, senza facoltà di delega, per il caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione per l'adempimento, e condanna il Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio.

Sentenza completa

N. 00470/2014
REG.RIC.

N. 00340/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00470/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 470 del 2014, proposto da:
Patrizia Davi', rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Speranzoni, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.r.g.a. di Trento, in Trento Via Calepina n. 50;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, non costituito;

per l'ottemperanza

al Decreto della Corte d'Appello di Trento, n. 330 Cron.e n. 145 Rep., depositato il 18.2.2011 di equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo (Legge Pinto).

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